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Inquadramento professionale
Quadro Normativo

Inquadramento professionale del consulente finanziario indipendente



Giuridicamente la figura professionale del consulente finanziario indipendente fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi).

In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette, che così citano:
"Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa."

È da rilevare in questa fase iniziale l'obbligo di legge, per talune categorie di professionisti e quindi per l'esercizio di tali professioni, di essere iscritti in appositi albi. Per quanto riguarda il consulente finanziario d'investimento, non c'è alcun obbligo in quanto non esistono albi o elenchi professionali.

Non sussiste perciò alcun vincolo di iscrizione a o apertura di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti per l'esercizio della professione.
Norme del diritto comune Regolamento dell'attività di consulenza
Prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. Non intermediazione, non agente monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzione a carico del cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.
Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art. 2230 c.c. Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L'accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell'attività professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del risultato.
Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.) L'attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" del Codice Civile.
Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) ex art. 1176 c.c. Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento dovuto a colpa.
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