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Inquadramento professionale del consulente finanziario indipendenteGiuridicamente la figura professionale del consulente finanziario indipendente fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi). In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette, che così citano: "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa." È da rilevare in questa fase iniziale l'obbligo di legge, per talune categorie di professionisti e quindi per l'esercizio di tali professioni, di essere iscritti in appositi albi. Per quanto riguarda il consulente finanziario d'investimento, non c'è alcun obbligo in quanto non esistono albi o elenchi professionali. Non sussiste perciò alcun vincolo di iscrizione a o apertura di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti per l'esercizio della professione. |
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